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La Giustizia Sociale




Come ripartire l’onere delle imposte fra i contribuenti, i quali, per il fatto di far parte della collettività, traggono vantaggio della spesa pubblica? Il carico tributario deve essere suddiviso in modo da rispettare le esigenze della giustizia sociale, fondamentali per gli ordinamenti giuridici.

L’imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato e da altri enti pubblici per la prestazione di servizi pubblici indivisibili. I suoi elementi costitutivi sono:

  1. I soggetti -  a) Il soggetto attivo (Stato o assegnare compito enti locali) dotato di potere impositivo;

b) Il soggetto passivo (contribuente) tenuto a pagare l’imposta.

  1. Il presupposto dell’imposta - il fatto per cui si paga l’imposta. L’entità monetaria presa in considerazione prende il nome di base imponibile.

  1. L’aliquota - percentuale applicata all’imponibile per calcolare l’imposta.
  1. La fonte dell’imposta - la ricchezza utilizzata per pagare la stessa.

 

L’obbligo di pagare l’imposta nasce dalla presenza, nel soggetto passivo, di una particolare situazione di fatto, chiamata capacità contributiva. Cioè la possibilità che il contribuente ha di pagare l’imposta. Questa possibilità si desume attraverso manifestazioni mediate (atti di consumo, scambi di beni o servizi, trasferimenti) o immediate (titolarità di un reddito o di un patrimonio). Questa distinzione dà luogo, come successivamente vedremo delle imposte dirette ed indirette.
Nei tempi moderni si è fatta strada una nuova concezione della finanza che ha alla base il principio della capacità contributiva. L’onere tributario va suddiviso fra i contribuenti in base alla ricchezza e al reddito e in base alle conseguenze sulla distribuzione del reddito tra i cittadini.
L’adozione del criterio della capacità contributiva ha condotto le moderne legislazioni ad affermare alcuni principi tributari:

  1. Esenzione dei redditi minimi, chi ha il reddito al di sotto di una certa somma sono sollevati dal pagare le imposte;
  2. Discriminazione qualitativa dei redditi, redditi di origine diversa vengono trattati diversamente;
  3. Considerazione delle condizioni personali del contribuente, celibe o sposato, con o senza figli, ecc.

Imposte dirette e indirette

 

Le imposte dirette colpiscono le manifestazioni immediate della capacità contributiva.
Sono riscosse periodicamente mediante moduli nominativi dei contribuenti, IRPEF imposta sul reddito delle persone fisiche e IRPEG imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Le imposte dirette consentono di realizzare una maggiore giustizia tributaria, i vantaggi sono:

  1. Esentare dal pagare i tributi i soggetti titolari di redditi minimi;
  2. Aumentare l’aliquota con l’aumento del reddito in base ai criteri di progressività;
  3. Utilizzate come strumento anti-inflazionistico, dato che non si trasferiscono.

Le imposte indirette colpiscono le manifestazioni mediate (o indirette) che consentono di desumere l’esistenza di un reddito o di un patrimonio.
Sono riscosse saltuariamente e irregolarmente distribuite nel tempo, IVA imposta del valore aggiunto e dazi doganali,imposte di registro, ecc.
Le imposte indirette presentano i seguenti vantaggi:

  1. Assicurano un notevole gettito finanziario e diminuiscono i pericoli di evasione, il contribuente le paga senza accorgersene;
  2. Possono variate con rapidità a seconda delle esigenze della politica economica (elevato grado di flessibilità);
  3. Non scoraggiano gli investimenti produttivi.

Imposte generali e speciali

 

L’imposta diretta si dice generale quando colpisce tutti i redditi del contribuente (IRPEF); si dice invece speciale quando colpisce solo alcuni redditi o alcuni settori produttivi (ICI).

L’imposta indiretta si dice generale quando colpisce tutti i settori produttivi nella stesa misura; invece si dice speciale quando colpisce solo alcuni settori (imposte di fabbricazione, sugli alcolici e sui prodotti petroliferi).

Imposte reali e personali

 

Le imposte reali colpiscono il reddito o il patrimonio senza prendere in considerazione le condizioni personali, economiche e sociali del contribuente.

Le imposte personali colpiscono il reddito o il patrimonio prendendo in considerazione le condizioni personali, economiche e sociali del contribuente.
Però presentano lo svantaggio di comportare maggiori costi di riscossione e la difficoltà di richiedere controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti. Le imposte personali tendono a prevalere in società economicamente più avanzate, in cui le esigenze della giustizia tributaria sono maggiormente avvertite.

Imposte proporzionali, progressive e regressive

 

L’imposta proporzionale si ha quando l’aliquota è costante – imposta aumenta proporzionalmente con l’imponibile.
Reddito=1000 Imposta 100 / R=2000 I=200    Aliquota Media = Aliquota Marginale

L’imposta progressiva si ha quando l’aliquota è crescente – imposta aumenta in modo più che proporzionale all’aumentare dell’imponibile.   R=1000 I=100 / R=2000 I=300

L’imposta regressiva si ha quando l’aliquota decresce – imposta aumenta in modo meno che proporzionale all’aumentare dell’imponibile.   R=1000 I=100 / R=2000 I=150

In un sistema tributario che si basa sul criterio della capacità contributiva, l’imposta progressiva è quella che meglio garantisce il raggiungimento delle finalità di giustizia sociale, assunte come fondamentali nelle moderne concezioni finanziarie.
Diverse sono le forme di progressività:

  1. progressività per classi. I redditi sono divisi in diverse classi e per ogni classe si applica un’aliquota crescente. Questo fa sì però che se un reddito oltrepassa, anche di poco, quella classe, la persona è obbligata a pagare l’aliquota superiore su tutto l’imponibile.
  2. progressività per scaglioni. I redditi sono divisi in classi dove in ognuna si applica un’aliquota crescente. Al reddito si applicano però le aliquote previste per i diversi scaglioni nei quali il reddito si divide (IRPEF).
  3. progressività per detrazioni. L’aliquota è costante ed è applicata all’imponibile, previa detrazione di una quota fissa. R=2000-1000(quota detraibile) =1000à 20% à 200
  4. progressività continua. L’aliquota cresce con l’incremento dell’imponibile. Si calcola con una formula matematica ma questa forma è stata oggi abbandonata.

 

Imposta di successione

L’imposta sulle successioni è stata abolita dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Sono sempre valide le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente del 2% e 1%, da applicarsi al patrimonio ereditario. Ancora vanno pagate in maniera fissa la tassa ipotecaria (35,00 €) e imposta di bollo (58,48 €).
L’importo minimo da versare è, in ogni caso, di euro 168,00 per ogni tributo.
Va sempre presentata la dichiarazione di successione, nel caso che facciano parte dell'attivo ereditario beni immobili entro dodici mesi dalla morte del de cuius.Va presentata presso l' ufficio di zona dell' agenzia delle entrate (vecchio ufficio del registro), per la registrazione.
Entro i 30 giorni successivi dalla registrazione della dichiarazione di successione, occorre inoltre presentare la richiesta di voltura degli immobili presso gli uffici del territorio (catasto)

 

Percorso tematico:


Karl Marx: filosofo, critico dell’economia politica e rivoluzionario comunista

Turismo Sociale: aspetto storico, ONLUS e strutture ricettive per la collettività

Giustizia Sociale: carico tributario

Pier Paolo Pasolini, Neorealismo

George Orwell – Nineteen Eighty-four

La Vita e il Lavoro del Proletariato attraverso la Pittura